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Hai mai ricevuto una VERIFICA FUNZIONAMENTO del contatore di energia elettrica …?


Hai mai ricevuto una VERIFICA FUNZIONAMENTO del contatore di energia elettrica …?

In questo articolo affrontiamo un aspetto delicato che sovente capita in ambito della fornitura energetica specialmente legata alla energia elettrica: vediamo di cosa si tratta …

Ci sono 3 casi in cui viene effettuata la Verifica Funzionamento del contatore o Gruppo di Misura come indica l’Autority e sono:

a) Richiesta Spontanea dell’utente o consumatore intestatario della fornitura: questo caso si presenta quando durante la fornitura nella varie fatturazioni ricevute, il cliente consumatore riscontra l’addebito di consumi di energia elettrica espressi in chilowattora inferiori o superiori rispetto all’ordinario. In questo caso il cliente potrà fare richiesta di “Verifica del gruppo di misura” direttamente al suo Trader o Fornitore di energia che emetterà richiesta al “Distributore Locale” unico responsabile e gestore della rete e del controllo dei contatori o “Gruppi di Misura”

b) Verifica Sporadica e Spontanea del Distributore Locale: questa situazione rientra tra le normali attività di controllo e vigilanza a cui il “Distributore Locale” è tenuto dall’AEEG e dai regolamenti onde garantire livelli di qualità e di efficienza del servizio di fornitura energetica. Accertato il mal funzionamento lo stesso provvederà a verbalizzare e sostituire il contatore o “Gruppo di Misura”

c) Verifica a seguito manomissione del contatore: negli ultimi anni si è assistito all’incremento dei reati per manomissione dei contatori o “Gruppi di Misura” ad opera degli stessi utenti consumatori o raggirati da personale non identificato che utilizzava il nome di aziende nazionali fornitori di energia, che proponevano interventi atti a garantire minore consumi agli utenti e quindi risparmi in bolletta: in realtà stiamo parlando di mero “FURTO” a discapito di tutti gli attori della rete elettrica nazionale e dello stato in considerazione delle accise e tasse previste sul consumo. Questi controlli vengono effettuati su segnalazione, per accertamenti d’ufficio sulla base dei dati elaborati o nella peggiore delle ipotesi per guasto definitivo del contatore o “Gruppo di Misura”  …

EMME.A - Manomissione Contatore Elettrico

Lasciando da parte gli aspetti legali legati specialmente all’ultimo caso (in taluni casi tale accertamento del punto c. porta alla chiusura dell’attività commerciale o industriale senza scusanti), una volta che la Verifica del Malfunzionamento ha avuto esito positivo (essa deve avvenire in Max 15 gg relativamente al caso a.), il Distributore Locale procede a ricostruire i consumi effettivi ed a sostituire il contatore o “Gruppo di Misura” gratuitamente senza alcun addebito al cliente.

Nella ricostruzione dei consumi possono presentarsi situazioni differenti. Quando è possibile stabilire con certezza il momento in cui il contatore non ha funzionato regolarmente, si rilevano i consumi registrati al momento del guasto e quelli nel momento della sostituzione del contatore.

Diversamente, quando non è possibile stabilire con certezza il momento del guasto, il periodo di ricostruzione è fissato in massimo 1 anno prima dalla verifica del malfunzionamento del “Gruppo di Misura”. Un mano molto importante per l’individuazione della data del guasto è senza dubbio quella del cliente che potrà fornire tutta la documentazione degli anni precedenti da dove si evince l’eventuale variazione rilevata prima del momento del malfunzionamento.

IMPORTANTE: prima della sostituzione del contatore o “Gruppo di Misura” malfunzionante, il cliente e/o consumatore intestatario della fornitura, ha il diritto di essere informato circa la ricostruzione dei consumi di energia elettrica.

Questo dettaglio di ricostruzione dei consumi di energia elettrica, dev’essere fornita al massimo entro 2 mesi dalla data di verifica del contatore. Una volta accertata come necessaria la sostituzione immediata del contatore, il Distributore procederà alla sostituzione solo se il cliente darà il suo CONSENSO SCRITTO, il quale firmerà inoltre per accettazione la lettura dei consumi di energia elettrica registrati dal contatore al momento della sua sostituzione.

Qualora alla fine di tutte le verifiche e della ricostruzione dei consumi elettrici, il cliente intenda avviare un’azione di contestazione dei consumi mancanti accertati dal Distributore Locale, ha tempo fino a 30 giorni dalla data di ricezione del documento di ricostruzione, per inviare il suo dissenso o non accettazione.

RICORDATE: Nel caso di controversia relativamente al caso a) e b) nessun Trader o forniture di energia elettrica potrà sospendere la fornitura di energia elettrica fino al totale chiarimento del contenzioso.

CONSIGLIO: Onde prevenire eventi di questo tipo che esulano dall’attività ordinaria del cliente ed evitare avvi di contenziosi e dispute che il più delle volte danno torto al cliente, oggi lo sviluppo di nuove tecnologie IT del tipo Plug & Play, permettono di misurare e monitorare in maniera puntuale e precisa, i consumi di energia elettrica, di energia reattiva e potenze prelevate  potendo così all’occorrenza disporre dei dati per una EFFICACE contestazione. Vengono chiamati “SMART METER” e oltre ad essere sistemi di controllo dei consumi, oggi sono utilizzati per sviluppare e raggiungere obiettivi di Efficienza Energetica all’interno delle aziende e/o attività commerciali.

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2 Comments

  1. Mirco Nizzoli ha detto:

    Avrei bisogno di capire come risolvere un problema di abbassamento di tensioni sulle tre fasi del contatore in zona CAROVIGNO Brindisi

    • Michele Maldera ha detto:

      Salve,
      deve chiamare il 803500 e segnalare la cosa a E-DISTRIBUZIONE che gestisce la rete.
      Qualora si presentassero ancora, richiami + volte: la sua segnalazione viene registrata e nel caso sia previsto, gli verranno accreditati degli indennizzi automatici previsti dall’autorità.
      Continui e seguirci e buona navgazione.

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