Sanzioni fino a 40.000 Euro: il 5 Dicembre 2015 scade l’Obbligo ENERGIVORE …

HOTEL: Illuminazione ad alta efficienza energetica …
20 Aprile 2015
Corrispettivo Morosità CMOR: a chi si applica ..?
27 Aprile 2015
Mostra tutto

Sanzioni fino a 40.000 Euro: il 5 Dicembre 2015 scade l’Obbligo ENERGIVORE …


Sanzioni fino a 40.000 Euro: il 5 Dicembre 2015 scade l’Obbligo ENERGIVORE: e tu a che punto sei con la dignosi o Audit energetico?

Facciamo una premessa per chiarire il significato di aziende ENERGIVORE prima di addentrarci nell’obbligo imposto dalla legislatore …

L’art 8 comma 3 del Dlgs 102/2014, indica quali imprese obbligate alle azioni lì definite, quelle imprese che ricadono nel campo di applicazione dell’art. 39 comma 1 e 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 …

 

…Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi energetiche di cui al comma 1 (Audit Energetico che scade il 5 Dicembre 2015), indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza energetica individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001

 

L’art 39 comma 1 e 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 indica come saranno definite le imprese a forte consumo di energia. La definizione ce la da, quindi,  il primo e unico decreto attuativo di cui al comma 1 dell’art 39 che definisce, all’art 2, che le imprese Energivore sono quelle che hanno un consumo elettrico maggiore di 2,4 GWh annui con una percentuale di spesa per energia > 3% del valore del fatturato …

 

EMME.A - Diagnosi Energetica Obbligatoria ENERGIVORI

EMME.A – Diagnosi Energetica Obbligatoria ENERGIVORI

 

Parallelamente lo stesso decreto attuativo istituisce un’agevolazione per le imprese Energivore, che in base a determinati parametri e caratteristiche riportati nel decreto stesso, possono entrare nell’elenco Energivore e meritare una riduzione delle accise.

Quindi si chiarisce che Energivori si è, quindi, per una definizione rispetto i consumi che vengono fissati maggiori a 2,4 GWh annui, con una percentuale di spesa per energia > del 3% e non per le agevolazioni che si acquisiscono.

Essere pero un’impresa a forte consumo di energia non è più un aspetto negativo: la AEEG Autorità Energia Elettrica e Gas Naturale ha avviato la fase operativa per la riduzione dei costi elettrici delle aziende Energivore. La delibera 437/2013, Modalità operative per la prima costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica”, ha stabilito i criteri per beneficiare delle agevolazioni previste, fornendo le istruzioni per dare vita all’elenco delle imprese energivore e per trasmettere via web le dichiarazioni annuali previste dall’art. 6, comma 3, del decreto interministeriale 5 aprile 2013, entro e non altre il 30 novembre di ogni anno.

In sintesi le imprese beneficiarie di questa agevolazione devono:

1) svolgere attività manifatturiera con codice ATECO 2007 da 10.xx.xx a 33.xx.xx … 2) Utilizzare per lo svolgimento dell’attività più di 2.400.000 kWh annui …

3) Avere un Rapporto Indice Intensità Elettroenergetica (IIE) uguale o superiore al 2%

Le aziende che hanno un costo totale superiore al 3% del fatturato avranno diritto ad agevolazioni sulle accise; quelle con rapporto tra costo dell’elettricità e fatturato superiore al 2% beneficeranno di oneri agevolati. Le diminuzioni degli oneri aumenteranno linearmente a tale rapporto e verrà mantenuta una soglia minima di consumo energetico pari a 2.400.000 kWh/anno. Le aziende aventi diritto possono accedere ad una riduzione dell’incidenza degli oneri generali di sistema (componenti A/UC) in funzione del rapporto IIE secondo la seguente tabella:

a) valore IIE tra 2% e 6%: – 15% degli oneri di sistema elettrico

b) valore IIE tra 6% e 10%: – 30% degli oneri …

c) valore IIE tra 10% e 15%: – 45% degli oneri …

d) valore IIE superiore al 15%: – 60% degli oneri …

La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) ha realizzato e reso fruibile via Internet, un sistema telematico di raccolta delle dichiarazioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013.

Il non corretto inserimento dei dati potrebbe rendere non idonea la richiesta, perdendo così il diritto all’agevolazione …

la Rete EMME.A – Servizi Innovativi può assistervi GRATUITAMENTE nella fase iniziale onde verificare la presenza dei requisiti sopraccitati e richiesti dal legislatore.

In caso affermativo, si può concordare la modalità economica di supporto nella procedura di accreditamento sul sistema telematico e seguirvi in tutto l’iter successivo con GARANZIA del risultato …

 

[inbound_button font_size=”20″ color=”#c8232b” text_color=”#ffffff” icon=”pencil-square” url=”https://www.emmeaservizinnovativi.it/contatti/” width=”” target=”_self”]Richiedi la DIAGNOSI ENERGETICA[/inbound_button]

Ecco l’ultimo elenco aggiornato delle imprese ENERGIVORE iscritte al CCSE

Con il D.Lgs. 04/07/2014 n. 102, entrato in vigore il 19/07/2014, è stata recepita la
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che prevede per le grandi imprese (con
più’ di 250 dipendenti ed un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro), nonché
per le imprese energivore (imprese a forte consumo di energia ai sensi del D.M. 5
aprile 2013, cioè definiti in precedenza ed aventi consumi > 2,4 GWh/Annui), l’obbligo di effettuare la diagnosi energetica  o Audit Energetico (art. 8).

I soggetti obbligati di cui sopra, sono tenuti a norma di legge, ad effettuare la prima diagnosi, conforme all’Allegato 2 del decreto e alle norme UNI CEI/TR 11428:2011, entro e non oltre il

5 dicembre 2015  

 

e successivamente ogni 4 anni, avvalendosi di Esperti Gestione Energia (UNI CEI 11339/2009) e successivi modificazioni.

Una volta effettuata la diagnosi energetica o Audit energetico, questa dovrà essere trasmessa all’ENEA, che monitorerà e controllerà gli adempimenti delle aziende tenute, pena l’applicazione di sanzioni fino ad un massimo di 40.000,00 euro.

In generale la diagnosi o Audit energetico consta dei seguenti passaggi:

 

· Raccolta generale dei dati …
· Impostazione e verifiche …
· Monitoraggio e misurazioni …
· Elaborazione azioni e progetti di miglioramento …
· Report finale …
· Rilascio della certificazione energetica

 

Visto e considerato l’obbligo legislativo a breve scadenza e l’enorme mole di lavoro necessario per ottemperare allo stesso, suggeriamo alle imprese interessate ed obbligate di avviare il prima possibile le attività indicate.

Gli Specialisti della Rete EMME.A – Servizi Innovativi vi possono assistere fin da subito su tutta la pratica e farvi ottenere la Certificazione Energetica attraverso ESCo- Energy Service Company, società abilitata e riconosciuta dal GSE – Gestore Servizi Energetici.

[inbound_button font_size=”20″ color=”#c8232b” text_color=”#ffffff” icon=”pencil-square” url=”https://www.emmeaservizinnovativi.it/contatti/” width=”” target=”_self”]Richiedi la DIAGNOSI ENERGETICA[/inbound_button]


RIMANI AGGIORNATO

Compila il FORM per iscriverti alla nostra newsletter


 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *