Bollette Energia Elettrica e Gas Metano: doveri del fornitore energetico …

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Bollette Energia Elettrica e Gas Metano: doveri del fornitore energetico …

Bollette Pazze e Maxi Conguagli


Bollette Energia Elettrica e Gas Metano: doveri del fornitore energetico …

Capita spesso di ricevere sia in ambito fornitura di energia elettrica che di gas metano, richieste di consulenza e di aiuto per sbrogliare una matassa molto complicata per i non addetti ai lavori. Ci riferiamo a ricezioni di bollette energetiche del tutto incomprensibili, con relativi conguagli e del tutto sbagliate: a tal proposito ecco alcune informazioni che mettono in chiaro i doveri dei vari fornitori di energia elettrica e gas naturale.

Secondo gli ultimi dati forniti dalle associazioni dei consumatori, un reclamo su due (il 46% delle segnalazioni raccolte nell’intero settore energetico) è causato da “problemi con le fatturazioni” e non c’è da meravigliarsi. E’ un vero circolo vizioso: da una parte i maxi conguagli e dall’altra bollette energetiche che non arrivano, o vengono emesse una volta ogni tanto e letture dei contatori, soprattutto in ambito del gas che non vengono effettuate. Una vera via crucis per gli utenti consumatori, sempre più spesso costretti a spendere molto del loro tempo per fare i conti con gli errori o i disservizi dei vari fornitori.

Molto sentito il problema in ambito del gas piuttosto che nell’elettrico che ha raggiunto livelli di efficienza molto alti grazie alla telelettura a distanza: la problematica nel gas metano è causato dalla mancata o inesatta verifica dei misuratori da parte delle aziende che gestiscono la rete locale di distribuzione. Una indagine della Federconsumatori sui reclami registrati nel 2011 è emerso che più del 10% dei disservizi denunciati provengono da utenti che non sono in grado di capire e ricostruire i propri consumi di gas per mancata lettura del contatore da parte del fornitore o meglio del distributore addetto.

Per districarsi alla meglio senza incorrere in problematiche pesanti come chiusura della fornitura e quant’altro, occorre conoscere bene quali sono gli obblighi per le aziende fornitrici in fatto di periodicità degli invii delle bollette e delle letture dei contattori per poter poi contestare gli addebiti ingiustificati.

Le delibere dell’AEEG – Autorità energia elettrica e gas naturale, regolano il settore e segnano i minimi standard a cui ogni operatore è tenuto. Per quanto attiene alle fatture, nel mercato a maggior tutela, cioè quello regolato dall’Authority, l’invio delle fatturazioni dipende dal consumo annuo dei metri cubi di gas metano. Fino a 500 metri cubi, l’utente deve ricevere una bolletta “in acconto o stimata almeno ogni quadrimestre” e una a conguaglio una volta l’anno. Dai 500 ai 5 mila metri cubi annui le bollette in acconto devono essere “almeno trimestrali” e ogni sei mesi gli utenti devono ricevere almeno un conguaglio. Se invece il consumatore ha un contratto nel mercato libero la periodicità di invio delle bollette deve essere indicato nel contratto di fornitura e che regolarmente è su base mensile su dati presunti ricavati al momento della firma del contratto dalle fatture del precedente fornitore oppure dagli storici, o su dati effettivi se il fornitore ed il cliente concordano il rilevamento dei dati mensilmente.

Per quanto attiene alla verifica del contatore da parte del personale responsabile, la periodicità anche qui dipende se trattasi di mercato maggior tutela e dal consumo annuo. In linea generale, il misuratore se è accessibile dall’esterno dell’immobile, dev’essere letto almeno una volta l’anno se il cliente consuma meno di 500 smc. L’obbligo sale invece a 2 volte l’anno se i consumi sono superiori a 500 e inferiori a 5000 smc. E’ sempre opportuno, onde ricevere bollette adeguate ed evitare di incorrere in fatturazioni non congrue, comunicare i consumi attraverso l’autolettura: qualora il contatore non sia accessibile dall’esterno ed il personale addetto non trovi accesso anche con preavviso, l’autolettura da parte del consumatore diventa non solo necessaria ma importante. Nei contratti di fornitura di gas naturale nel mercato libero, le condizioni per la verifica del contatore sono stabilite dal contratto di fornitura e comunque è buona regola da parte del consumatore rilevare in autolettura i consumi e comunicarli al fornitore che provvederà così ad emettere fattura su effettivi consumi.

Qualora su un contatore accessibile da parte di personale addetto alla verifica si dovesse produrre un maxi conguaglio, l’utente consumatore, nel mercato della maggior tutela, ha diritto a chiedere e ottenere la rateizzazione della bolletta se l’importo è maggiore di 50 euro. La stessa rateizzazione può essere richiesta anche quando il conguaglio è superiore di 2 volte l’addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima, ricevute prima della bolletta di conguaglio. Se invece, specifica l’Authority, l’aumento della bolletta è determinata da fattori di stagionalità (es. accensione dei riscaldamenti nei periodi invernali), allora la rateizzazione è esclusa.

Infine, una volta stabilito il diritto alla rateizzazione, questa è possibile ottenerla in un numero di rate pari almeno al numero di bollette in acconto ricevute dopo l’ultima bolletta di conguaglio e mai in un numero inferiore a due, nel mercato della maggior tutela. Nei contratti del mercato libero invece, non c’è obbligo di inserire modalità di rateizzazione in caso di maxi conguagli, tutto è regolato da accordo tra le parti e quindi occhio a cosa vi sottopongono per la firma: in linea generale le aziende fornitrici sono disponibili a vagliare termini di rateizzazione sia per ragioni commerciali che di mancato incaglio del credito e a tale scopo consigliamo la scelta di fornitori organizzati con rete commerciale presente sul territorio ove non trovarsi ad interloquire con call center o altro a distanza e dislocate avvolte all’estero per convenienza economica.

EMME.A - Bollette pazze diritti consumatore

In ultima analisi, le problematiche che possono insorgere in seguito a, bollette impazzite con addebiti di consumi su base presunta e non effettiva conguagliate dopo lunghi periodi di tempo fuori dal controllo puntuale dell’utente o di maxi conguagli ricevuti con addebito di somme elevatissime, sono da valutare con la massima attenzione per 2 motivi principali:

a) Una non rapida risoluzione e chiarimento della situazione può generare un contenzioso bloccante sulla fornitura energetica, sia che si tratti di energia elettrica o gas naturale

b) Una non adeguata azione di contestazione, fatta senza conoscere le dinamiche e i destinatari a cui rivolgersi per far valere le proprie ragioni o richieste di chiarimento, può portare molto velocemente al blocco per morosità del contatore e quindi della fornitura ed alla sua non facile ri-attivazione in tempi brevi …

E’ consigliabile, in presenza di bollette pazze e di maxi conguagli, rivolgersi a specialisti in ambito energetico o consulenti energetici “Energy Manager” con comprovate competenze in tale ambito che vi indicherà la migliore strada da perseguire per risolvere velocemente la problematica e ristabilire la normalità nella fornitura energetica.

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