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Hai ricevuto un aumento automatico della potenza disponibile ? Ecco il perché …


Hai ricevuto un aumento automatico della potenza disponibile ? Ecco il perché …

In questo articolo cercheremo di chiarire il perché sono arrivate a sorpresa di molti utenti e consumatori, fatture dal proprio fornitore di energia elettrica che riportano nella descrizione della voce di costo “Supero di Potenza” dal ….. al …., che nulla ha a che fare con i consumi mensili e la regolare fornitura, ma che riguardano gli “Oneri e Servizi di Distribuzione”.

Ma esattamente cos’è questo costo di Aumento Automatico della potenza disponibile ..?

Si tratta di un onere “UNA TANTUM” per aver superato la potenza disponibile sul proprio contatore e che viene automaticamente rilevata dal distributore locale (gestore della rete).

In base allo sforamento, viene “Aggiornata” di default dallo stesso distributore ed il costo relativo addebitato per il tramite del fornitore di energia elettrica in quel momento in capo all’utente e consumatore.

Tale adeguamento automatico non è per tutti i contatori, bensì solo per quelli senza il cosiddetto “Blocco” e/o “Limitatore” perché per i primi è previsto il distacco appena superati il 10% di potenza disponibile in franchigia.

I costi per ogni kW di potenza adeguata sono di circa 69 Euro per le forniture in Bassa tensione BT e 55 Euro per quelli in MT Media Tensione, oltre ad un contributo fisso di gestione di 27 Euro circa dovuti sia nel mercato di “Maggior Tutela” che nel “Mercato Libero” [Approfondisci AEEGSI Read More]

E’ possibile non pagarla ..?

Assolutamente NO ..!

Capita spesso di subire la reazione, comprensibile ma non accettabile, degli utenti/consumatori che additano gli operatori del settore di comportamenti sleali o a dir poco per niente Etici, ricattando molte volte i consulenti, gli agenti e in generale gli operatori del settore di non pagare la fattura e di rivolgersi al proprio avvocato condendo il tutto con vocaboli inappropriati.

Come succede per altri aspetti nel settore elettrico, nel caso di adeguamento automatico della potenza kW, sia l’utente/consumatore che il fornitore ignaro sono vittime della legislazione vigente.

Perché c’è un Adeguamento Automatico della Potenza disponibile kW ..?

Per poter capire cosa succede esattamente, pensiamo (per esempio) a una piccola e media impresa quando avvia la propria attività che fa richiesta al proprio distributore locale (nel 95% dei casi E-Distribuzione) per ottenere la fornitura energetica in Bassa Tensione BT e con una certa potenza Max in Franchigia sul proprio contatore.

Al di sotto di 15 kW di potenza massima, il contatore dispone di un comando che ne controlla il distacco in caso di superamento della potenza contrattuale più il +10% di maggiorazione standard: superando tale limite, il contatore si dice “Scatta” o “Distacca”, interrompendo la fornitura di energia elettrica che potrà essere ripristinata manualmente dallo stesso utente direttamente dal contatore.

Solo in questi casi se l’utente ha bisogno di maggiore potenza per alimentare i propri impianti e strumentazioni, dovrà fare richiesta “Formale” al proprio fornitore che girerà l’ordine al Distributore locale: dopo il sopralluogo tecnico viene emesso un preventivo al cliente (tramite il fornitore) e solo dietro accettazione dello stesso, avverrà l’adeguamento della potenza a quella richiesta.

Quando ci troviamo davanti a contatori con potenza superiore a 15 kW ovvero dai 20 kW in su (in generale è così ma potrebbero esserci dei vincoli dettati dalla rete e dalla sua capacità), ci troviamo con contatori senza “Blocco” o “Limitatore” che permettono il “Supero di Potenza” anche oltre il 10% senza alcuna interruzione della fornitura di energia elettrica.

Quali sono i vantaggi di un contatore senza LIMITATORE ..?

Per tutti coloro che dispongono di un contatore senza limitatore è garantita la fornitura oltre la Potenza Massima contrattuale ed in franchigia con alcuna richiesta preventiva da effettuare al Distributore e nessun addebito di adeguamento potenza, a condizione che non si verifichi quanto indicato nella Delibera 654/2015/R/eel , Allegato C dell’AEEGSI e che riportiamo nella parte in questione …


8.2 Il gestore di rete, in caso si sistematici prelievi di potenza eccedenti il livello della potenza disponibile, può procedere d’ufficio all’addebito dei contributi per l’adeguamento della medesima potenza disponibile. Di norma si considera come sistematico il superamento del livello della potenza disponibile effettuato in almeno 2 distinti mesi nell’anno solare.


Quindi è chiaro che se il contatore fosse con il “Blocco” e/o “Limitatore” di potenza, nel bel mezzo di una richiesta di ulteriori kW oltre il disponibile da parte dell’utente (non valutata per errore, superficialità e/o esigenza improvvisa), il contatore verrebbe distaccato dalla rete ed il cliente si ritroverebbe all’improvviso senza energia elettrica ed in taluni casi lo stesso non comprenderebbe il motivo immediatamente.

Successivamente, accertato la necessità di provvedere all’adeguamento della potenza di fornitura energia elettrica (magari dopo ore, giorni o mesi), dovrebbe fare richiesta formale al proprio fornitore, che a sua volta invia ordine al distributore locale, che manderebbe il preventivo, che…, che… e nel frattempo della nuova potenza, l’utente si ritroverebbe a subire il distacco ogni qualvolta supera il limite massimo di potenza previsto contrattualmente.

Capite bene adesso la RATIO della legge ..?

Con tale Delibera dell’AEEGSI si viene ad assicurare e garantire la continuità dell’erogazione a tutela  dell’utente/consumatore, nonostante ci sia una richiesta improvvisa di potenza, non prevista dal contratto, ed il distributore locale non è tenuto a darne immediata comunicazione all’utente finale, in quanto la stessa norma presume che con bolletta alla mano, l’utente/consumatore possa autonomamente riscontrare l’avvenuto superamento di potenza (oltre quella in franchigia) e di fatto ciò è tecnicamente possibile, ma solo per veri esperti del settore !!!

Concludendo, ogni fine d’anno (o anche con notevole ritardo negli anni successivi), il distributore locale invia il costo dell’aumento di potenza al fornitore che ha il trasporto in quel momento e che assolutamente inconsapevole dell’accaduto, lo richiede al proprio cliente con un semplice “giroconto”.

Tra l’altro il fornitore in essere al momento dell’addebito, oltre ad aver già assolto a questo costo girato dal distributore locale, si espone ad una gestione molto delicata della faccenda con i propri clienti sia in termini di tempo che di risorse che sono fuori assolutamente dalla sua competenza, ma che per norma è tenuto (come Intermediario).

Dopo tutto questo capite bene che ci sono tutti i motivi sia per l’utente che per il fornitore di energia elettrica di essere seriamente IRRITATI ..!

Basterebbe un po di Buon Senso ..!

Una semplice comunicazione inviata dal Distributore locale al cliente finale e per cc al fornitore in essere, facendo riferimento al “Supero di Potenza” in franchigia e magari evidenziando anche quando e quanto (kW), con il relativo costo unitario e gestione, risolverebbe in maniera “Chiara” ed “Efficiente” il potenziale problema e/o contestazione da parte dell’utente non consapevole della situazione.

A questo punto viene lecito domandarsi ….


Perché l’autorità (AEEGSI) non inserisce l’OBBLIGO di questa semplice e risolutiva comunicazione ..?


… forse perché tra i due litiganti (cliente/fornitore) …. il terzo gode (Distributore Locale) …?  che prende sempre i soldi, non compare mai e scarica la patata bollente ..?

Lasciamo all’autorità AEEGSI tali compiti, confidando in una futura revisione e correzione a favore di un maggiore sviluppo e una maggiore fiducia nel “Mercato Libero” dell’energia.


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