La fatturazione della maggior parte dei Traders avviene generalmente sulla base dei dati di consumo comunicati dal distributore locale. In caso di indisponibilità degli stessi, vengono utilizzati i dati storici raccolti in fase di contrattualizzazione del cliente e il conguaglio avviene di norma il mese successivo previa acquisizione del dato fiscale dal distributore locale.
Come sancito dalla DEL 65/12, il distributore è tenuto a effettuare un tentativo di raccolta delle misure registrate:
– per i punti con trattamento orario, per fasce e monorario con potenza disponibile maggiore di 16,5 kw -> almeno una volta al mese;
– per i punti con trattamento monorario con potenza inferiore a 16,5 kw -> almeno una volta all’anno.
Se le rilevazioni non vengono eseguite, i dati di misura del mese di riferimento verranno stimati e anche questi dati saranno poi soggetti a conguaglio una volta che il distributore locale li avrà comunicati.
Infine, per disposizione sempre dell’AEEG, un conguaglio può avvenire anche successivamente e lontano dal periodo di fatturazione relativa entro i 5 anni: superato questo termine, il periodo è prescritto e non sarà più possibile per il distributore recuperare quanto calcolato.